IMMOBILI

Si susseguono i molteplici chiarimenti sull’applicazione dell’IMU, in attesa dell’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, ancora in bozza, sul nuovo tributo. In particolare si interviene nella delimitazione del concetto di “abitazione principale” e, limitandosi alla questione del limite di un solo beneficio per famiglia, oggi si richiede che nell’abitazione risiedano e dimorino il contribuente e il suo nucleo familiare. Inoltre, qualora i componenti del nucleo prendano residenza diversa nel medesimo comune, l’abitazione principale resta sempre una per l’intero nucleo. Secondo le Finanze, la norma non è di ostacolo alla “moltiplicazione” delle abitazioni principali in comuni diversi; tuttavia, non viene chiarito cosa si intenda per nucleo familiare, posto che nell’ordinamento non esiste una precisa definizione di questo istituto. L’abitazione principale richiede poi la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale e ne deriva, per tale motivo, che il coniuge che non vive abitualmente nella casa in cui risiede non ha diritto alle agevolazioni di legge. Per quanto riguarda l’ipotesi di separazione dei coniugi, sembra invece risolta la questione del trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: in tale eventualità il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione (ai fini IRPEF, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma poiché l’immobile non è locato ed è soggetto a IMU, lo stesso dovrebbe essere esonerato dall’imposizione personale).

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