Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha recentemente pubblicato un documento denominato “Bilancio 2011 e seguenti: procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve”. Il documento sopracitato fornisce una procedura e le indicazioni operative per la distribuzione dell’utile ed, eventualmente, delle riserve presenti nel patrimonio netto, approfondendo in particolare gli aspetti civilistici, contabili e fiscali del patrimonio netto e gli adempimenti dichiarativi correlati. La riduzione del capitale sociale esuberante, dopo un precedente aumento eseguito con riserve di utili, soggiace alla presunzione di distribuzione mediante la quale s’intendono distribuite le quote di utili più datate (criterio «FIFO»). In aggiunta alla citata presunzione, gli autori evidenziano l’ingresso di altre disposizioni sul tema, tutte da interpretare: il comma 1, dell’articolo 47 attraverso il quale si rende tassabile una quota del 40% (fino al 2007) o del 49,72% (dopo il 2007) degli utili distribuiti a soci qualificati ma persone fisiche o società di persone e quelle del dm 2/04/2008, che dispone sulla priorità nella distribuzione degli utili realizzati fino al 2007. Inoltre, se nel patrimonio netto vi sono riserve di capitale e riserve di utili, in caso di distribuzione subentra la presunzione indicata dal comma 1, dell’art. 47 del Tuir, per cui si devono ritenere distribuite prioritariamente, le riserve di utili, con applicazione del regime tributario, di cui al citato decreto 2/04/2008. Infine, con riferimento alle riserve vincolate (legale) la dottrina più autorevole ritiene che le stesse non possano beneficiare di una deroga ai principi appena enunciati, con la conseguente applicazione delle citate presunzioni.