Anche i canoni di leasing concorrono al calcolo dell’aliquota media delle operazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la n. 25/E del 19 giugno, ha ufficializzato alcuni chiarimenti in tema di Iva forniti in occasione del forum fiscale di ItaliaOggi del 18 gennaio 2012. Viene confermato che i canoni di leasing concorrono al calcolo dell’aliquota media delle operazioni passive ai fini della verifica del presupposto per il rimborso annuale o infrannuale dell’Iva. Rimangono esclusi dal calcolo solo gli acquisti di beni ammortizzabili. Con riferimento al termine per la revoca della richiesta di rimborso annuale, viene precisato che ai fini dell’Iva, la dichiarazione diretta a revocare, in tutto o in parte, la richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. In tema di spesometro, con riferimento alle operazioni soggette al regime speciale del margine, l’Amministrazione finanziaria ha considerato legittima la soluzione alternativa di comunicare l’intero corrispettivo, senza distinguere la parte imponibile, non imponibile o non soggetta, percepito per ciascuna operazione, se di importo pari o superiore alla soglia, indipendentemente dal metodo di calcolo del margine utilizzato.

REGIME DEI MINIMI

Primi commenti alla circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce i requisiti per l’accesso al nuovo regime super agevolato ad imposta sostitutiva del 5 per cento (cd. “nuovi minimi”). In particolare, tra i soggetti che possono accedere al particolare regime agevolativo vengono individuati: il socio accomandante che non ha svolto attività di gestione; infatti, la causa ostativa all’accesso al regime dei nuovi minimi è costituita dall’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio precedente; il socio di società inattiva; in tal caso, manca una vera e propria attività gestionale; il pensionato che apre la partita IVA; infatti, secondo l’Agenzia, non costituisce mera prosecuzione di attività quella svolta sotto forma di lavoro autonomo dal dipendente appena andato in pensione. Inoltre, viene precisato che non inibisce l’accesso al regime dei superminimi lo svolgimento di prestazioni occasionali nell’anno precedente a quello di apertura della partita IVA: tali attività si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale (la marginalità si può ritenere sussistente quando tali attività siano svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente). In linea generale dalla lettura della circolare n. 17/E, si ritrae l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di interpretare in maniera estensiva (e pro contribuente) il contenuto del precetto normativo (art. 27 del D.L. n. 98 del 2011).