Spesometro 2013 Forma aggregata

La versione 1.9.1.78 (e successive) contiene la procedura di generazione tracciato Comunicazione Polivalente come da funzione di controllo al 30/10/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

 

I riferimenti alle istruzioni sono reperibili a questo link.

 

Operazioni preliminari:

  • Posizionatevi nell’azienda il cui anno contabile verrà considerato nella trasmissione (2012 nel caso dello spesometro 2013)
  • verificate che nella tabella nazioni (Anagrafiche – Altre Anagrafiche – Nazioni) siano correttamente compilati i codici ISTAT e la spunta su ‘Black List’ se presenti. Il codice nazionale ITA (IT come identificativo Iva) non deve avare il codice ISTAT compilato. Questa operazione preliminare è ovviamente necessaria solo se vi saranno per l’anno considerato delle operazioni coerenti (soggetti non residenti e/o fiscalità agevolate).
  • Dalla prima nota impostate ‘Escludi dallo spesometro’ nel dettaglio dei movimenti da non considerare nella trasmissione.
  • Escludete se necessario intere movimentazioni di anagrafiche selezionando ‘Escludi da spesometro’ nel dettaglio anagrafico sezione ‘Dati Contabili’

Entrate nella procedura richiamando ‘Contabilità – Stampe Periodiche – Spesometro’

 

La schermata dovrebbe essere simile a questa:

spesometro2013

 

Lanciando Elabora si crea il file da sottoporre al programma telematico dell’Agenzia delle Entrate

 

Script sostituzione codice iva

Qui di seguito un breve script per la sostituzione automatica di un codice IVA nelle tabelle anagrafiche e articoli.

 

Program cancella_articoli;
var
articoli, Clifor : tcb4table;
NuovaIva,VecchiaIva : String;
begin

//Questo è il VECCHIO codice IVA
VecchiaIva:=’120′;
//Questo sarà il NUOVO codice IVA
NuovaIva := ‘122’;
articoli:=tcb4table.create(dm);
try
articoli.database:=dm.articol.database;

articoli.tablename:=dm.articol.tablename;
articoli.options:=dm.articol.options;
articoli.indexname:=’articol1′;
Articoli.Open;
articoli.First;
repeat
if SameText(articoli.FieldByName(‘IVA_CODICE’).AsString,VecchiaIva) then begin
Articoli.edit;
articoli.FieldByName(‘IVA_CODICE’).AsString :=NuovaIva;
Articoli.Post;
end;
dme.Caption := Articoli.FieldByName(‘ART_DESC’).AsString;
Application.ProcessMessages;
Articoli.Next
until Articoli.Eof;
Articoli.Close;
Finally
Articoli.Free;
End;
clifor:=tcb4table.create(dm);
try
clifor.database:=dm.Clifor.database;
clifor.tablename:=dm.Clifor.tablename;
clifor.options:=dm.Clifor.options;
clifor.indexname:=’CLIFOR1′;
Clifor.Open;
clifor.First;
repeat
if SameText(clifor.FieldByName(‘ANA_CODIVA’).AsString,VecchiaIva) then begin
clifor.edit;
clifor.FieldByName(‘ANA_CODIVA’).AsString :=NuovaIva;
clifor.Post;
end;
dme.Caption := clifor.FieldByName(‘ANA_COGN’).AsString;
Application.ProcessMessages;
clifor.Next
until clifor.Eof;
Clifor.Close;
Finally
clifor.Free;
End;
ShowMessage(‘Elaborazione terminata’);
end;

 

Installazione dello script:

Dal menu “Utility” selezionare “Esportazione Importazione Dati” e dalla pagina Gestione Scripts premere il pulsante Crea Nuovo in basso a sinistra. Copiate il testo dello script qui sopra partendo da Program (colorato in verde) e terminando con end; (anch’esso colorato in verde). Selezionate tutto il testo che vi appare nella finestra ‘editor di script’ e incollate il testo precedentemente copiato.

Alla riga numero 8 e numero 10 vengono specificati il vecchio ed il nuovo codice IVA che lo andrà a sostituire. E’ importante mantenere la ‘sintassi’ delle righe di codice andando a sostituire esclusivamente i valori tra gli apici. Quindi se il vecchio codice IVA da sostituire dovesse essere 021 la riga numero 8 dovrà apparire esattamente così :

VecchiaIva:=’021′;

Salvate le modifiche con  il bottone ‘Conferma Script’ in alto a sinistra e specificate un nome del file da salvare (a vostro piacere, preferibilmente nella cartella darWin/Scripts). Il nuovo sottoprogramma dovrebbe ora apparire nella porzione centrale della pagine ‘Gestione Scripts’. Fate doppio click sul nome del sottoprogramma che avete appena creato ed il suo codice si caricherà sulla parte destra della finestra. Premete il bottone ‘Lancia script’ in basso e la procedura partirà. Un breve messaggio confermerà l’avvenuta sostituzione dei codici IVA.

Anche i canoni di leasing concorrono al calcolo dell’aliquota media delle operazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la n. 25/E del 19 giugno, ha ufficializzato alcuni chiarimenti in tema di Iva forniti in occasione del forum fiscale di ItaliaOggi del 18 gennaio 2012. Viene confermato che i canoni di leasing concorrono al calcolo dell’aliquota media delle operazioni passive ai fini della verifica del presupposto per il rimborso annuale o infrannuale dell’Iva. Rimangono esclusi dal calcolo solo gli acquisti di beni ammortizzabili. Con riferimento al termine per la revoca della richiesta di rimborso annuale, viene precisato che ai fini dell’Iva, la dichiarazione diretta a revocare, in tutto o in parte, la richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. In tema di spesometro, con riferimento alle operazioni soggette al regime speciale del margine, l’Amministrazione finanziaria ha considerato legittima la soluzione alternativa di comunicare l’intero corrispettivo, senza distinguere la parte imponibile, non imponibile o non soggetta, percepito per ciascuna operazione, se di importo pari o superiore alla soglia, indipendentemente dal metodo di calcolo del margine utilizzato.

REGIME DEI MINIMI

Primi commenti alla circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce i requisiti per l’accesso al nuovo regime super agevolato ad imposta sostitutiva del 5 per cento (cd. “nuovi minimi”). In particolare, tra i soggetti che possono accedere al particolare regime agevolativo vengono individuati: il socio accomandante che non ha svolto attività di gestione; infatti, la causa ostativa all’accesso al regime dei nuovi minimi è costituita dall’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio precedente; il socio di società inattiva; in tal caso, manca una vera e propria attività gestionale; il pensionato che apre la partita IVA; infatti, secondo l’Agenzia, non costituisce mera prosecuzione di attività quella svolta sotto forma di lavoro autonomo dal dipendente appena andato in pensione. Inoltre, viene precisato che non inibisce l’accesso al regime dei superminimi lo svolgimento di prestazioni occasionali nell’anno precedente a quello di apertura della partita IVA: tali attività si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale (la marginalità si può ritenere sussistente quando tali attività siano svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente). In linea generale dalla lettura della circolare n. 17/E, si ritrae l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di interpretare in maniera estensiva (e pro contribuente) il contenuto del precetto normativo (art. 27 del D.L. n. 98 del 2011).

IMMOBILI

Si susseguono i molteplici chiarimenti sull’applicazione dell’IMU, in attesa dell’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, ancora in bozza, sul nuovo tributo. In particolare si interviene nella delimitazione del concetto di “abitazione principale” e, limitandosi alla questione del limite di un solo beneficio per famiglia, oggi si richiede che nell’abitazione risiedano e dimorino il contribuente e il suo nucleo familiare. Inoltre, qualora i componenti del nucleo prendano residenza diversa nel medesimo comune, l’abitazione principale resta sempre una per l’intero nucleo. Secondo le Finanze, la norma non è di ostacolo alla “moltiplicazione” delle abitazioni principali in comuni diversi; tuttavia, non viene chiarito cosa si intenda per nucleo familiare, posto che nell’ordinamento non esiste una precisa definizione di questo istituto. L’abitazione principale richiede poi la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale e ne deriva, per tale motivo, che il coniuge che non vive abitualmente nella casa in cui risiede non ha diritto alle agevolazioni di legge. Per quanto riguarda l’ipotesi di separazione dei coniugi, sembra invece risolta la questione del trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: in tale eventualità il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione (ai fini IRPEF, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma poiché l’immobile non è locato ed è soggetto a IMU, lo stesso dovrebbe essere esonerato dall’imposizione personale).

BILANCIO – Riepilogate le regole di distribuzione degli utili e delle riserve

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha recentemente pubblicato un documento denominato “Bilancio 2011 e seguenti: procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve”. Il documento sopracitato fornisce una procedura e le indicazioni operative per la distribuzione dell’utile ed, eventualmente, delle riserve presenti nel patrimonio netto, approfondendo in particolare gli aspetti civilistici, contabili e fiscali del patrimonio netto e gli adempimenti dichiarativi correlati. La riduzione del capitale sociale esuberante, dopo un precedente aumento eseguito con riserve di utili, soggiace alla presunzione di distribuzione mediante la quale s’intendono distribuite le quote di utili più datate (criterio «FIFO»). In aggiunta alla citata presunzione, gli autori evidenziano l’ingresso di altre disposizioni sul tema, tutte da interpretare: il comma 1, dell’articolo 47 attraverso il quale si rende tassabile una quota del 40% (fino al 2007) o del 49,72% (dopo il 2007) degli utili distribuiti a soci qualificati ma persone fisiche o società di persone e quelle del dm 2/04/2008, che dispone sulla priorità nella distribuzione degli utili realizzati fino al 2007. Inoltre, se nel patrimonio netto vi sono riserve di capitale e riserve di utili, in caso di distribuzione subentra la presunzione indicata dal comma 1, dell’art. 47 del Tuir, per cui si devono ritenere distribuite prioritariamente, le riserve di utili, con applicazione del regime tributario, di cui al citato decreto 2/04/2008. Infine, con riferimento alle riserve vincolate (legale) la dottrina più autorevole ritiene che le stesse non possano beneficiare di una deroga ai principi appena enunciati, con la conseguente applicazione delle citate presunzioni.