STUDI DI SETTORE – Le condizioni che generano un accertamento induttivo puro

Con la modifica normativa apportata dal comma 4 dell’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, e applicabile agli accertamenti notificati dal 2 febbraio 2012, nel caso specifico di un’omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, si può procedere all’accertamento induttivo puro e la soglia dei maggiori ricavi/compensi è solo una condizione da rispettare ma non influenza l’ammontare dell’accertamento e, inoltre, si renderà necessario verificare le condizioni per il riconoscimento di eventuali costi occulti. Si rileva che tale disposizione non richiede l’emanazione di un accertamento di un determinato ammontare, ma semplicemente evidenzia la condizione da rispettare per poter espletare un accertamento induttivo puro. Infatti, il compito dell’ufficio è quello di evidenziare la sussistenza della condizione normativa, vale a dire l’omessa o infedele indicazione dei dati e la circostanza che, qualora tali dati fossero stati correttamente indicati, lo sviluppo di Gerico avrebbe condotto ad un differenziale di più del 15% o di più di 50.000 euro rispetto ai ricavi/compensi stimati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.