La comunicazione delle lettere di intento solo se non c’è Iva

Per effetto della modifica delle disposizioni dell’art. 1, primo comma, lett. c) del D.L. n. 746/1983 ad opera dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012, la comunicazione delle lettere di intento dovrà essere effettuata solo se sono effettuate forniture senza l’applicazione dell’Iva; in assenza di tali forniture, l’obbligo di inviare i dati non sorge. Grazie a tale modifica le violazioni commesse in precedenza, in base al principio del favor rei sancito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, non dovrebbero essere sanzionate. Prima della nuova disposizione, le lettere di intento dovevano essere comunicate all’Agenzia telematicamente, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, da parte dei cedenti/prestatori che le ricevevano dai loro clienti esportatori abituali. L’omesso invio era punito con una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro in assenza di forniture in sospensione, mentre in presenza di forniture in sospensione si applicava la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata. Il decreto sulle semplificazioni ha modificato il termine di presentazione disponendo che i dati delle lettere di intento devono essere comunicati entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni in sospensione di imposta. La decorrenza della nuova disposizione è il 2 marzo 2012, anche se ancora un dubbio permane sul fatto che le lettere di intento da prendere in considerazione sulla base della nuova normativa siano quelle ricevute da tale data o anche quelle ricevute precedentemente e non ancora comunicate. Le considerazioni sul principio del favor rei avvallerebbero la seconda soluzione, ma in mancanza di chiarimenti ufficiali sarebbe opportuno adottare una certa prudenza magari rispettando la vecchia normativa.

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