Split payment

Con il nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, si traslano gli obblighi di versamento dell’imposta, nei rapporti con gli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, dal soggetto cedente/prestatore all’ente pubblico; quest’ultimo, in luogo di corrispondere l’IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all’Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’economia di prossima emanazione. Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, inoltre, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La nuova disciplina, come chiarito dal comunicato stampa del Mef (che anticipa il decreto attuativo) n. 7 del 09.01.2015, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. A partire dal 1° gennaio, dunque, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. 

Per attivare questo meccanismo occorrerà indicare su ciascuna aliquota utilizzata per lo split payment l’apposito flag presente sulle versioni del gestionale uguali o successive alla 1.9.3.105

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Da un punto di vista contabile, l’impresa registrerà il credito verso l’ente pubblico, annotando in contropartita l’IVA – split payment e la voce di ricavo. Al fine di non far concorrere la suddetta IVA alla liquidazione periodica, l’IVA andrà stornata dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura. 

In sostanza: 

– si registrerà Crediti v/ente pubblico a IVA split payment e Ricavi; 

– si stornerà l’IVA con apposita scrittura. 

 

 

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