SPESOMETRO

Ai fini dello spesometro le operazioni del 2011 vanno comunicate entro il 30 aprile, applicando la vecchia disciplina già utilizzata per comunicare le operazioni del 2010. L’Agenzia delle Entrate ha però modificato il software di controllo della comunicazione al fine di semplificare l’attività dei contribuenti. In particolare sono stati eliminati i controlli sul campo “modalità di pagamento”, permettendo di fatto ai contribuenti di comunicare tutte le operazioni senza tenere conto delle soglie ed evitando di subire l’applicazione di specifiche sanzioni per tale comportamento operativo. Viene pertanto semplificata la complessa attività di individuare e selezionare correttamente le fatture che singolarmente risultano sotto la soglia di 3000 euro ma rilevano in quanto facenti parte di contratti collegati o di contratti a corrispettivi periodici.

STUDI DI SETTORE – Le condizioni che generano un accertamento induttivo puro

Con la modifica normativa apportata dal comma 4 dell’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, e applicabile agli accertamenti notificati dal 2 febbraio 2012, nel caso specifico di un’omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, si può procedere all’accertamento induttivo puro e la soglia dei maggiori ricavi/compensi è solo una condizione da rispettare ma non influenza l’ammontare dell’accertamento e, inoltre, si renderà necessario verificare le condizioni per il riconoscimento di eventuali costi occulti. Si rileva che tale disposizione non richiede l’emanazione di un accertamento di un determinato ammontare, ma semplicemente evidenzia la condizione da rispettare per poter espletare un accertamento induttivo puro. Infatti, il compito dell’ufficio è quello di evidenziare la sussistenza della condizione normativa, vale a dire l’omessa o infedele indicazione dei dati e la circostanza che, qualora tali dati fossero stati correttamente indicati, lo sviluppo di Gerico avrebbe condotto ad un differenziale di più del 15% o di più di 50.000 euro rispetto ai ricavi/compensi stimati.

LIBERALIZZAZIONI – Via libera della Camera

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati ha votato la fiducia al decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012). Tra le novità più rilevanti si segnala la non obbligatorietà all’apertura di un conto corrente nella banca dove si richiede un mutuo e, invece, per i vecchi mutui saldati prima del Decreto Bersani, non è più necessario rivolgersi al notaio per estinguere l’ipoteca. Inoltre, viene prevista: l’introduzione del rating di legalità per le imprese e del tribunale per le imprese; l’introduzione della possibilità per i pensionati con assegno fino a 1.500 euro di aprire un conto gratis e la cancellazione delle commissioni per il pagamento della benzina tramite carta fino a un valore di 100 euro. Tra le disposizioni sulle polizze assicurative si segnala che gli agenti dovranno offrire ai clienti informazioni sulle offerte di almeno tre diverse compagnie. Con l’approvazione del D.L. liberalizzazioni diventa legge anche il nuovo assetto delle professioni che contiene molte novità per le categorie: si segnalano le principali novità approvate con il decreto: Tariffe: vengono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate, tuttavia restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazioni dei professionisti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d’ufficio). Preventivo: non sarà obbligatorio il preventivo scritto, ma resta comunque l’obbligo per il professionista di indicare, «nelle forme previste dall’ordinamento», un cosiddetto «preventivo di massima». Polizza assicurativa professionale: a partire dal prossimo 13 agosto i professionisti dovranno stipulare una polizza assicurativa professionale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell’esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligatorietà). Tirocinio: la durata massima del tirocinio si riduce da 24 a 18 mesi e i primi sei mesi di pratica possono essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Società tra professionisti: al via le nuove società in cui possono essere soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni.

La comunicazione delle lettere di intento solo se non c’è Iva

Per effetto della modifica delle disposizioni dell’art. 1, primo comma, lett. c) del D.L. n. 746/1983 ad opera dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012, la comunicazione delle lettere di intento dovrà essere effettuata solo se sono effettuate forniture senza l’applicazione dell’Iva; in assenza di tali forniture, l’obbligo di inviare i dati non sorge. Grazie a tale modifica le violazioni commesse in precedenza, in base al principio del favor rei sancito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, non dovrebbero essere sanzionate. Prima della nuova disposizione, le lettere di intento dovevano essere comunicate all’Agenzia telematicamente, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, da parte dei cedenti/prestatori che le ricevevano dai loro clienti esportatori abituali. L’omesso invio era punito con una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro in assenza di forniture in sospensione, mentre in presenza di forniture in sospensione si applicava la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata. Il decreto sulle semplificazioni ha modificato il termine di presentazione disponendo che i dati delle lettere di intento devono essere comunicati entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni in sospensione di imposta. La decorrenza della nuova disposizione è il 2 marzo 2012, anche se ancora un dubbio permane sul fatto che le lettere di intento da prendere in considerazione sulla base della nuova normativa siano quelle ricevute da tale data o anche quelle ricevute precedentemente e non ancora comunicate. Le considerazioni sul principio del favor rei avvallerebbero la seconda soluzione, ma in mancanza di chiarimenti ufficiali sarebbe opportuno adottare una certa prudenza magari rispettando la vecchia normativa.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI…

Clienti e Fornitori solo dal 2013

Con la pubblicazione in G.U. n. 52 di venerdì 2 marzo 2012 del D.L. Semplificazioni è stato definitivamente chiarito il dubbio sorto in questi giorni sulla sorte dello spesometro. L’adempimento resta salvo e di conseguenza il prossimo 30 aprile 2012 scatta il termine ultimo per l’invio della comunicazione relativa alle operazioni di importo superiore o uguale a 3mila euro. Dal prossimo 2013, invece, tale obbligo sarà sostituito dal rientro in scena dell’elenco clienti e fornitori che, stante le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012, si presenterà sotto una nuova veste. Le diverse modalità che i contribuenti dovranno seguire per adempiere all’obbligo di legge in materia saranno due. Eliminata la soglia dei 3mila euro, tutte le operazioni, in virtù del principio di semplificazione, saranno inviate in forma non analitica, come invece previsto per lo spesometro. Restano invariate, invece, le regole previste per lo spesometro con riferimento alle sole operazioni la cui soglia superi i 3.600 euro Iva compresa purché per le stesse non sussista l’obbligo di emissione della fattura a prescindere dal fatto che i soggetti coinvolti siano o meno passivi dell’imposta.

Abolita la soglia dei 3mila euro anche sulle comunicazioni del 2011

Il decreto sulle semplificazioni fiscali, approvato venerdì scorso dal governo, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 concernente le comunicazioni previste dallo strumento dello spesometro. Nello specifico è stato eliminato l’obbligo della comunicazione di tutte le fatture emesse al di sopra della soglia dei 3mila euro, sostituendolo con i vecchi elenchi clienti-fornitori. La modifica decorre dal 1° gennaio 2012 e le novità in essa contenute risultano applicabili già per le comunicazioni previste per l’anno d’imposta 2011, le quali dovranno essere effettuate entro la scadenza del 30 aprile 2012. Anche per le operazioni relative al 2011, quindi, i contribuenti dovranno comunicare un solo importo per ogni fornitore e cliente, vale a dire il totale delle operazioni effettuate, distinguendo l’imponibile dall’imposta. Per poter consentire alle software house di aggiornare i propri applicativi di contabilità con tempestività, si attende a giorni una correzione ufficiale degli schemi ministeriali, in quanto quelli approvati con il provvedimento del 22 dicembre 2010 non risultano più applicabili. L’eliminazione della soglia dei 3mila euro per le operazioni con obbligo di fatturazione non coinvolge però l’altra soglia, quella dei 3.600 euro, prevista per i commercianti al dettaglio, non obbligati all’emissione della fattura che, pertanto, resterà in vigore.